Nel 2017 entra in funzione lo scambio automatico di informazioni fiscali tra stati dell'OCSE. Chi verrà monitorato e quali informazioni saranno scambiate? Risponde il Dott. Mario Moretti dello Studio Moretti di Bergamo, socio CAMIC.
«Con l’inizio del 2017, la fiscalità internazionale ha visto l’introduzione di importanti novità in tema di scambio automatico di informazioni fiscali tra amministrazioni finanziarie di oltre 100 Stati aderenti all’OCSE. Oltre 90 giurisdizioni - anche quelle storicamente “opache”, quali Svizzera, Isole Cayman, Bahamas, etc. – hanno annunciato la loro adesione allo standard globale di scambio di informazioni. Di queste, 56 giurisdizioni (i cosiddetti Paesi "Early Adopters") si sono impegnate a darvi attuazione nel 2017, mentre circa 40 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con una tempistica posticipata al 2018. Italia e Repubblica Ceca fanno parte dei Paesi Early Adopters, pertanto entro il 30 settembre 2017 dovranno compilare i moduli per lo scambio di informazioni relativi al 2016».
Che cos'è il CRS?
«Il Common Reporting Standard (CRS) è il nuovo standard globale promosso dal G20 e dall'OCSE per lo scambio di informazioni al fine di contrastare l'evasione fiscale internazionale.
Il CRS prevede lo scambio automatico su base annuale delle informazioni finanziarie sensibili relative ai sottoscrittori non residenti di prodotti finanziari presso gli intermediari dei paesi firmatari.
Lo scambio automatico di informazioni è un meccanismo che consente alle autorità fiscali degli Stati di inviarsi dati relativi ai contribuenti residenti. Si tratta di una procedura amministrativa che non richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria e che prescinde dall'esistenza di un'indagine della magistratura.
Nel 2017 il grande passo è stato l’implementazione di accordi internazionali multilaterali sulla base dei quali è possibile effettuare scambi non più su richiesta, ma in via automatica. Lo scambio di informazioni tra autorità competenti è considerato lo strumento più adeguato per consentire agli Stati che adottano il principio della tassazione su base mondiale di reperire il maggior numero di dati legati ai movimenti transfrontalieri. Tali movimenti da sempre sono stati dirottati verso Stati anche europei dove il segreto bancario era rafforzato».
Quali informazioni saranno raccolte?
«Uno degli elementi salienti di tale normativa consiste nel fatto che come oggetto di segnalazione non sono solo i titolari “diretti” dei rapporti finanziari, ma anche i titolari effettivi delle società, trust o altri enti che detengano tali conti; il che consente di svelare eventuali strutture basate sull'interposizione di soggetti “opachi”.
Le informazioni che saranno raccolte sono:
- il numero di conto
- il codice fiscale (cosiddetto Tin, Tax identification number)
- nome, cognome, indirizzo e data di nascita dei contribuenti residenti all’estero detentori di un conto in un Paese diverso dallo Stato di residenza
- tutti i tipi di redditi da capitale, i redditi da attività finanziarie, nonché il saldo del conto».
Chi raccoglierà i dati?
«La raccolta dei dati riguarderà sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Verrà altresì individuato, identificato e quindi comunicato il Titolare effettivo (Bo, Beneficial Owner) del conto seguendo le disposizioni internazionali antiriciclaggio (Gafi) sempre in applicazione dello standard dell’OCSE e delle raccomandazioni del Gafi.
Nei Paesi aderenti al modello CRS, le principali strutture coinvolte sono:
- gli istituti bancari
- le assicurazioni
- le società di intermediazione mobiliare (Sim) e le società di gestione del risparmio (Sgr)
- le società fiduciarie
- gli istituti di moneta elettronica e le società emittenti carte di credito
- i trust
Tali strutture inoltreranno le informazioni con cadenza annuale all’amministrazione finanziaria dello Stato di appartenenza, la quale trasmetterà automaticamente i dati ricevuti all’autorità fiscale del rispettivo Stato partner aderente al CRS».
Gli obblighi per i soggetti residenti fiscalmente in Italia
«L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro».
Fonte: Camic
Fonte fotografica: Studio Moretti