In Repubblica Ceca il pagamento di una fattura con importo assoggettato su un conto all’estero non fa scattare di per sé il meccanismo di garanzia automatica di versamento dell’IVA. Lo ha deciso la Corte Suprema Amministrativa.
Il contenzioso giudicato dalla Corte Suprema Amministrativa riguardava un’azienda del settore alimentare, che aveva versato il pagamento su un conto in Slovacchia ad un suo fornitore, residente fiscalmente in Repubblica Ceca. Di fronte al mancato pagamento dell’IVA da parte del fornitore, l’Amministrazione Fiscale aveva fatto leva su un istituto contenuto nella legge sull’imposta, facendo scattare il meccanismo di garanzia. Grazie all’uso del meccanismo di garanzia il Fisco aveva quindi riscosso il mancato versamento dell’IVA dalla società cliente. Quest’ultima aveva pagato l’imposta facendo ricorso, in un momento successivo, in tribunale.
Ma la giustizia amministrativa ha dato torto all’Amministrazione Fiscale. «In merito a questa causa la Corte Suprema Amministrativa ha constatato che il pagamento su un conto estero non è da considerare una circostanza straordinaria e pertanto non può dar luogo al meccanismo di garanzia del versamento - spiega Jakub Šotník, Senior Associate nello studio legale Rödl & Partner, socio Camic – La Corte Suprema Amministrativa ha altresì rigettato l’argomentazione dell’amministratore delle imposte, secondo cui il versamento su un conto estero di un pagamento assoggettato all’imposta in Repubblica Ceca costituisce un’alta probabilità di coinvolgimento in una catena di transazioni miranti a evadere l’IVA». Secondo la Corte, per far scattare il meccanismo di garanzia, il Fisco deve dimostrare al contribuente che lo scopo del versamento sul conto estero sia l’evasione dell’imposta.
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Fonte fotografia: Corte Suprema Amministrativa