Dal 16 febbraio non viene più richiesta la legalizzazione per molteplici documenti rilasciati dall'autorità di uno stato estero appartenente all'Unione Europea. La novità è contenuta nel nuovo Regolamento Europeo.
La legalizzazione non viene più richiesta per una serie di documenti in originale o copie autentificate riguardante i dati anagrafici, quali i certificati di nascita, di decesso, matrimonio o divorzio, l'attestato di domicilio e di cittadinanza oppure il certificato di filiazione. L'esenzione riguarda anche il certificato di assenza di precedenti penali, particolarmente richieste sui mercati di lavoro di alcuni Stati UE. Per verificare l'autenticità dei documenti, in caso di dubbi, viene creato un nuovo meccanismo di comunicazione tra le istituzioni degli stati membri, che dovrebbero snellire i rapporti internazionali tra gli uffici.
L'abolizione dell’obbligo di legalizzazione riguarda solo i documenti rilasciati a partire dal 16.2.2019. Per non dover ricorrere alle traduzioni giurate il nuovo regolamento prevede anche una serie di moduli standard da allegare, che di fatto riportano i dati accertati dal documento. Nel caso di presentazione del documento con il modulo allegato, gli uffici riceventi potranno richiedere la traduzione solo in casi eccezionali.
Fonte: www.deaweb.org
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