Giovedì 22 marzo si è tenuto presso la sede Camic di Brno il seminario “Fiscalità 2018 in Repubblica Ceca: quali novità?” organizzato dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca in collaborazione con lo Studio Fiscale e Tributario SI.FIN s.r.o., il cui titolare il Dott. Marco Signorelli ha condotto il seminario.
Tra le novità più importanti degli ultimi mesi si registra l’estensione dell’ammortamento dei miglioramenti tecnici ai sublocatari. Quest’ultimi quindi possono procedere all’ammortamento dei miglioramenti tecnici effettuati dopo il 1° luglio 2017 alle condizioni che prima erano accessibili solo ai proprietari e ai locatari. «Questa novità è importante nel caso di subaffitto di un negozio in un centro commerciale o di un’officina in uno stabilimento produttivo – indica Marco Signorelli alcune categorie di possibili beneficiari della misura –. In questi casi il proprietario spesso dà in gestione il suo immobile a una società di servizi, che poi crea rapporti di sublocazione con società terze».
Negli ultimi anni le Autorità Fiscali ceche hanno adottato una disciplina più stretta nell’ambito dell’IVA per prevenire eventuali evasioni fiscali e le cosiddette frodi carosello. Non fanno eccezione le procedure di registrazione al versamento dell’IVA. «La registrazione è diventata particolarmente complicata per i nuovi soggetti imprenditoriali - spiega Marco Signorelli –. Inoltre le singole agenzie richiedono spesso informazioni che non sono contenute nella richiesta di registrazione ufficiale per verificare che il richiedente sia un soggetto che svolge effettivamente un’attività economica; questo allunga di molto le procedure». A fine dicembre 2017 l’Amministrazione Fiscale ha adottato una circolare sulle procedure di registrazione ai fini del versamento dell’IVA. In questo ambito è stato pubblicato un nuovo modulo facoltativo (ma di cui se ne consiglia la compilazione) da allegare alla richiesta di registrazione. Nel modulo il richiedente specifica informazioni più dettagliate sulla sua attività economica. «La compilazione del nuovo allegato è particolarmente consigliata ai soggetti la cui attività economica è recente e su cui pertanto le Autorità Fiscali hanno poche informazioni», consiglia Marco Signorelli. In questi casi è utile allegare alle richieste anche i documenti che testimoniano la veridicità delle informazioni riportate nell’allegato.
Un’altra importante novità, in vigore dal 1° luglio 2017, è l’introduzione dello status di “persona inaffidabile”, che rappresenta un allargamento del già esistente istituto del “pagatore inaffidabile dell’IVA” (soggetto passivo IVA inaffidabile). L’ Amministrazione Fiscale può indicare come persona inaffidabile il contribuente (persona giuridica o fisica registrata o meno ai fini del versamento dell’IVA) che ha violato in maniera grave i suoi doveri. Si tratta, ad esempio, di mancato pagamento delle imposte, immissioni di documenti fiscali falsi o fittizi, mancata comunicazione con le Autorità Fiscali o condanne per illeciti fiscali. «Diventa in automatico persona inaffidabile il contribuente, a cui è stata cancellata la registrazione ai fini del pagamento dell’IVA», aggiunge Marco Signorelli. L’ istituto è stato introdotto essenzialmente per far fronte a situazioni in cui il pagatore inaffidabile dell’IVA cancella la sua registrazione al pagamento dell’imposta e poi, una volta uscito dall’elenco dei pagatori inaffidabili, la rinnova non risultando più nella black list tributaria. «Ogni soggetto che è identificato come pagatore inaffidabile diventa automaticamente persona inaffidabile pertanto, anche perdendo o cancellando la registrazione IVA, rimane identificato come persona inaffidabile. Quindi qualora in futuro dovesse registrarsi come soggetto passivo IVA automaticamente verrà di nuovo iscritto come pagatore inaffidabile dell’IVA», spiega il meccanismo di prevenzione Marco Signorelli.
Per i partner commerciali invece la persona inaffidabile rappresenta potenzialmente un rischio minore del pagatore inaffidabile. Il meccanismo di garanzia automatica di versamento dell’IVA (che si sostanzia nella corresponsabilità di colui che acquista servizi o beni ivati nel saldare l’IVA allo Stato), infatti può scattare solo tra due soggetti pagatori dell’IVA di cui uno è stato identificato come pagatore inaffidabile dell’IVA.
Fonte: Camic
Fonte fotografia: Camic