Il Senato della RC ha approvato un disegno di legge su alcune misure riguardanti il versamento periodico delle rate in relazione alla pandemia COVID-19 che consente ai debitori di posticipare i pagamenti rateali.
Questa legge è entrata in vigore il 17 aprile 2020 con la sua pubblicazione nella Gazzetta legislativa della RC sotto il numero 177/2000.
CHI E COME PUO’ SOSPENDERE I PAGAMENTI DELLE RATE
Le rate possono essere rinviate da consumatori (persone fisiche), lavoratori autonomi e dalle imprese (persone giuridiche). I pagamenti delle rate saranno rinviati dal primo giorno del mese successivo, presentando questa intenzione al creditore e dichiarando di intraprendere questa azione a causa dell'impatto economico negativo della pandemia di coronavirus. Tuttavia, questi motivi non devono essere dimostrati e l’istituto mutuante non li esaminerà.
COSA PUO’ ESSERE SOSPESO?
- crediti al consumo e alle imprese;
- prestiti correnti (non finalizzati) e mutui ipotecari
- Prestiti stipulati e accesi prima del 26 marzo 2020 (nel caso di mutui ipotecari, è sufficiente che un prestito di questo tipo sia stato stipulato prima del 26 marzo 2020 e non è stato erogato prima di tale data).
CHE COSA NON PUO' ESSERE SOSPESO?
- prestiti, i quali erano in stato di inadempienza al 26 marzo 2020 con un versamento periodico superiore a 30 giorni;
- prestiti concessi alle società pensionistiche e alle banche, compagnie assicurative, società di investimento, ecc .
- prestiti per la negoziazione di uno strumento di investimento e prestiti sotto forma di uno strumento di investimento (ad esempio obbligazioni);
- prestiti sotto forma di una linea di credito rimborsabile (scoperto, carta di credito, altri tipi di credito revolving);
- affitto di un bene o il leasing per il quale non vi è alcun obbligo di acquistare l'oggetto del contratto o un'altra possibilità di acquisire un titolo dopo un certo periodo di tempo;
- la prestazione continua di un servizio o la fornitura di beni dello stesso tipo per i quali il debitore può pagare a rate nel corso della loro prestazione.
COME SOSPENDERE LE RATE?
- Il richiedente comunica all’istituto mutuante, per iscritto, che intende utilizzare il periodo di protezione, poiché la sospensione sarà concessa solo previo avviso presentato all’istituto mutuante.
- L’avviso include un avviso del cliente, una dichiarazione, in cui si specifica che il cliente intende utilizzare un periodo di protezione a causa dell'impatto economico negativo della pandemia di COVID-19 e l’indicazione del prestito a cui si riferisce l’avviso.
- La banca deve confermare, senza indebito ritardo, per iscritto o in altro modo, entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso, la data di inizio e fine del periodo di protezione e le informazioni sull'importo, il numero e la frequenza dei pagamenti che il cliente deve effettuare dopo il periodo di protezione e l'importo del totale prestato da pagare.
PERIODO DI PROTEZIONE:
Il periodo di protezione decorre dal primo giorno del primo mese di calendario successivo alla data in cui la banca è stata informata dal mutuatario che intende utilizzare il periodo di protezione (3 o 6 mesi),
- a) fino al 31 ottobre 2020; o
- b) fino al 31 luglio 2020.
GLI INTERESSI DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE
Durante il periodo di sospensione gli interessi continuano a maturare ai sensi del contratto. Le società (persone giuridiche) sono tenute a pagare gli interessi durante il periodo di sospensione delle rate del debito principale. Al contrario, il consumatore (le persone fisiche) e il lavoratore autonomo pagheranno gli interessi successivamente, solo dopo il pagamento dell’intero debito principale.
Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione non incidono sull'importo delle rate. Queste rimarranno dell'importo inizialmente concordato, solamente verrà ricalcolata la scadenza del periodo di pagamento del mutuo.
Fonte: MF CR
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