Approvata la legge LEX COVID - Legge per la moderazione degli effetti dell'epidemia di coronavirus SARS CoV-2 sui soggetti coinvolti in procedimenti legali, danneggiati, vittime di reati e persone giuridiche e modifica della legge sull'insolvenza e dell’ordine di pignoramento.
Punti principali di LEX COVID:
- Protezione delle persone in caso di scadenza del termine del procedimento
Il Coronavirus vi ha impedito di presentare la revoca, azioni amministrative o reclami costituzionali? Secondo la Lex Covid, se si verifica una scadenza del termine nei procedimenti civili, procedure amministrative, procedimenti di esecuzione, procedure concorsuali, procedure penali, il giudice è tenuto a giustificarla. Tuttavia, ciò si basa sul presupposto che la scadenza del termine a causa di un ostacolo causato dalle misure di emergenza.
- Facilitare il processo decisionale delle persone giuridiche anche senza la presenza fisica dei soci o degli azionisti
A causa delle restrizioni alla libera circolazione delle persone, del divieto di riunirsi in più persone nello stesso luogo e delle misure di quarantena applicate, per le persone giuridiche è più difficile o impossibile tenere riunioni di organi, in particolare di organi statutari (ad esempio assemblee generali di società a responsabilità limitata o società per azioni). La Lex Covid prevede che un organo di una persona giuridica possa assumere decisioni al di fuori della riunione fisica, in forma scritta o utilizzando mezzi tecnici (quindi a distanza), anche se non espressamente indicato dallo statuto societario o nell’atto costitutivo.
- Nuove scadenze per l’approvazione del bilancio di esercizio delle s.r.o., a.s. e delle cooperative
La Lex Covid regola le approvazioni dei bilanci di esercizio, stabilendo che il termine per la chiusura dei bilanci (di norma entro il 30 giugno) di una società a responsabilità limitata, di una società per azioni e di una cooperativa è rinviato di tre mesi, a partire dalla data della revoca dello stato di emergenza, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020.
- Sospensione delle richieste per l’avvio di una procedura di insolvenza da parte del debitore e del creditore
La legge prevede una pausa temporanea per tutte le società in gravi difficoltà finanziarie.
Sospende l'obbligo del debitore, persona giuridica o imprenditore autonomo, di presentare richiesta per l’avvio della procedura di insolvenza, in caso di fallimento, per sei mesi dalla revoca dello stato di emergenza, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020. L’eventuale richiesta del creditore presentata prima del 31 agosto 2020 non sarà presa in considerazione.
Ciò darà agli imprenditori più tempo per affrontare situazioni problematiche causate dal coronavirus, senza essere minacciati dal rischio di procedure concorsuali. Un istituto di moratoria straordinaria, che offre agli imprenditori un regime di protezione speciale (prima e dopo aver presentato richieste per l’avvio di una procedura di insolvenza), durante il quale li protegge dalle dichiarazioni di fallimento e consente loro di gestire la propria attività. Con la moratoria, il debitore è anche protetto dalla risoluzione di contratti per la fornitura di energia, materie prime, beni e servizi e consente al debitore di pagare gli obblighi direttamente correlati al mantenimento della continuità operativa dell’impresa con maggiore priorità rispetto ai pagamenti di debiti precedenti.
- Aiuto ai debitori con un piano di estinzione del debito
Se siete tra gli imprenditori a cui è stato approvato il piano di estinzione del debito, vi state chiedendo se sussiste l’obbligo di rispettare il piano delle rate, anche nel caso in cui la vostra situazione patrimoniale fosse peggiorata significativamente a causa della situazione legata all’emergenza coronavirus.
La Lex Covid prevede che, in caso di un piano di estinzione del debito, rispettando il piano delle scadenze per le rate, il tribunale fallimentare può, al momento dell'applicazione della presente legge, su richiesta del debitore, autorizzare l'esenzione dal pagamento dei debiti inclusi nella riduzione del debito, nella misura in cui non siano stati ancora liquidati, anche se il valore della prestazione è inferiore al 30% del credito totale o inferiore al valore dei benefici concordati da questi creditori con il debitore.
- Sospensione esecuzioni forzate
La legge prevede che l’esecuzione forzata tramite vendita di beni mobili non possa essere effettuata da parte di un ufficiale giudiziario fino al 30 giugno 2020. Ciò non si applica se il debitore è d’accordo, oppure in caso di un credito alimentare oppure di credito per il risarcimento del danno alla salute. In tali casi, si potrà procedere o continuare con l’esecuzione forzata.
Il tribunale non applicherà fino al 30 giugno 2020 la decisione sull’esecuzione forzata tramite vendita di un bene immobile in cui il debitore ha la propria residenza.
Fonte: Justice.cz, Senát ČR, Info.cz
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